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Imprese & Professioni mercoledì 16 dicembre 2020 ore 10:30

​Verifiche obbligatorie sugli ascensori dei condomini: Iva ridotta al 10%

Tutti i beni definiti come beni indicativi ai fini dell’applicazione della riduzione fiscale sono stati espressamente individuati dal decreto del 29 dicembre 1999



ITALIA — Sebbene, secondo i dati riportati dalla CGIL, in Toscana nel corso del 2019 nel settore delle costruzioni ci siano stati decisi segnali di ripresa rispetto alla drammaticità dei 10 anni precedenti, si tratta pur sempre di un comparto in sofferenza, qui come nel resto del Paese. Un settore cui si è cercato di dare nuova linfa attraverso una serie di misure governative varate dal governo, che includono quelle volte a favorire gli interventi di manutenzione e ristrutturazione d’immobili a destinazione abitativa . Fra queste, particolarmente delicata è quella inerente all’applicazione di un’aliquota IVA agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria al 22%: una misura che ha sollevato non poche incertezze riguardo alla tipologia di lavori che ne consentono l’applicazione, come pure agli adempimenti da adottare a questo scopo.

Interventi di manutenzione, quando l’IVA è al 10%

I dubbi interpretativi hanno portato l’ Agenzia delle Entrate ad una doverosa precisazione, resa recentemente attraverso la Consulenza giuridica del 9 novembre 2020 n.11 . Richiamando la risoluzione del 4 marzo 2013 n.15/E si chiarisce di fatto che l’aliquota IVA del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria va applicata a condizione che i lavori siano eseguiti su “ fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ”, vale a dire quei fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra elevata destinata ad uso abitativo privato. L’IVA ordinaria del 22% continua invece ad essere applicata ai corrispettivi dei lavori di manutenzione sui fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (come le scuole e caserme, ecc.) e le singole unità immobiliari della categoria A/10 (uffici e studi privati).

Presupposto fondamentale affinché il regime agevolato applicabile per gli interventi realizzati su immobili residenziali possa essere applicato è inoltre l’esistenza di un contratto di appalto. Condizione che porta a ricomprendere la riduzione dell’aliquota fiscale esclusivamente per le prestazioni di servizi e ad escluderele operazioni consistenti in cessioni di beni (come può esserlo la vendita di finestre). La stessa agevolazione non può dunque essere applicata alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature che il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori, anche se queste devono essere sottoposte a controlli periodici obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/2008. In questo caso siamo in presenza di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici che richiedono una manutenzione ordinaria per il loro corretto funzionamento.

Espressamente individuati dal decreto del 29 dicembre 1999 , fra i beni definiti come beni indicativi ai fini dell’applicazione della riduzione fiscale ci sono gli ascensori interni ed esterni per condominio , insieme agli infissi esterni e interni, alle caldaie, ai video citofoni, alle apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, ai sanitari e alla rubinetteria da bagno e agli impianti di sicurezza. Non possiedono invece le caratteristiche di “bene finito” gli elettrodomestici e tutti quei prodotti riferibili alla categoria dell’arredo bagno e dell’accessoristica generalmente intesa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito poi che, in base all’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 488/1999 , l’aliquota Iva agevolata al 10% si applica agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Dove, per manutenzione ordinaria s’intende il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente . Sono dunque compresi tra gli interventi di manutenzione ordinaria le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici, come appunto quelle eseguite sugli ascensori e i sui montacarichi. La tassazione ridotta si applica inoltre alle prestazioni di manutenzione obbligatoria , previste per gli ascensori interni ed esterni come per gli impianti di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino delle loro funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura delle stesse.


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